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Guide e approfondimenti su leggi e sentenze
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Con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, pronunciando nell’interesse della legge, la Cassazione corregge la propria precedente decisione (Cass., ordinanza n. 34889 del 13/12/2023) e ridimensiona gli effetti della manipolazione dell’Euribor attuata da un cartello di...
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Dopo infinite discussioni e molteplici sentenze di merito, finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5657 , hanno stabilito alcuni punti fermi a proposito delle clausole di indicizzazione e di rischio cambio....
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Nell’ordinanza n. 33428 dell’11 novembre 2022, la Corte di Cassazione si sofferma sui caratteri che distinguono lo straining dal mobbing. Queste due nozioni sono medico-legali. Tuttavia, tanto l’una quanto l’altra identificano condotte che si pongono in contrasto con...
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Con l’ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022 la Corte di Cassazione ha delimitato l’ambito di applicazione del principio di non contestazione, stabilendo che esso riguarda solo i fatti c.d. primari e non si applica alle mere difese....
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Dopo la Legge Fornero, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sono di regola connotati da stabilità reale. Pertanto il termine di prescrizione dei diritti non estinti al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore...
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Non renderemo noti mai i nomi dei Clienti e neppure quelli delle controparti.

Le informazioni professionali rese dagli avvocati Marco Quagliaro e Valentina Migliorati su questo sito web o sui social network sottostanno al rigoroso rispetto del principio di correttezza e seguono i criteri di trasparenza e veridicità.

Dunque, non leggerete mai i nomi dei nostri Clienti, né delle controparti. Questa prassi, peraltro sempre più utilizzata nei siti internet e nel web, costituisce violazione deontologica: “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché queste vi consentano” (art. 35, comma ottavo, del Codice deontologico forense). Vogliamo rispettare il segreto professionale, allo stesso modo in cui a nessuno farebbe piacere che il proprio medico pubblicizzasse il suo nome come paziente. Vogliamo altresì evitare ogni forma di pubblicità decettiva (ingannevole): i nomi dei Clienti o delle controparti, per quanto importanti o rinomati, non sono affatto garanzia di competenza professionale perché la difficoltà del caso non è collegata al nome della parte assistita o della controparte.

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