In un precedente articolo ho commentato una pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo e del vincolo temporale.
Ora illustro brevemente una recente ordinanza (del 2 aprile 2026), con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza formulato in termini che sono sempre più frequenti nella pratica.
Attraverso la clausola di c.d. remotizzazione il patto prevedeva una limitazione territoriale estremamente incerta. Esso faceva riferimento non solo al luogo di esecuzione della prestazione, ma anche a quello della sua utilizzazione e, altresì, a quello in cui la prestazione stessa avrebbe potuto produrre effetti in tutto o in parte.
Il riferimento agli effetti della prestazione è stato ritenuto doppiamente generico, sia in sé non essendo stati precisati gli effetti, sia con riguardo al luogo – non determinabile – in cui l’attività avrebbe potuto produrre un qualche esito. Di conseguenza il lavoratore si sarebbe trovato nell’assoluta impossibilità di espletare un’attività lavorativa che gli consentisse di conservare la propria professionalità.
L’art. 2125 del codice civile stabilisce che l’attività del prestatore di lavoro può essere limitata per un certo tempo successivo alla cessazione del contratto. Quello che alle parti non è consentito è, invece, annullare completamente la possibilità per il lavoratore di compiere ogni prestazione in linea con la sua professionalità. Inoltre, la norma prevede la nullità del patto – tra l’altro – se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di luogo. Pertanto, il patto di remotizzazione privo di criteri idonei a rendere determinati i suoi effetti risulta indubbiamente nullo e la pronuncia appare condivisibile.
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