0432/204620 - 0432/289330
·
segreteria@quagliaromigliorati.it
·
Lun-Ven 08:30–12:30, 15:30–18:30
Contatti

ANCORA SUL PATTO DI NON CONCORRENZA

In un precedente articolo ho commentato una pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo e del vincolo temporale.

Ora illustro brevemente una recente ordinanza (del 2 aprile 2026), con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza formulato in termini che sono sempre più frequenti nella pratica.

Attraverso la clausola di c.d. remotizzazione il patto prevedeva una limitazione territoriale estremamente incerta. Esso faceva riferimento non solo al luogo di esecuzione della prestazione, ma anche a quello della sua utilizzazione e, altresì, a quello in cui la prestazione stessa avrebbe potuto produrre effetti in tutto o in parte.

Il riferimento agli effetti della prestazione è stato ritenuto doppiamente generico, sia in sé non essendo stati precisati gli effetti, sia con riguardo al luogo – non determinabile – in cui l’attività avrebbe potuto produrre un qualche esito. Di conseguenza il lavoratore si sarebbe trovato nell’assoluta impossibilità di espletare un’attività lavorativa che gli consentisse di conservare la propria professionalità.

L’art. 2125 del codice civile stabilisce che l’attività del prestatore di lavoro può essere limitata per un certo tempo successivo alla cessazione del contratto. Quello che alle parti non è consentito è, invece, annullare completamente la possibilità per il lavoratore di compiere ogni prestazione in linea con la sua professionalità. Inoltre, la norma prevede la nullità del patto – tra l’altro – se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di luogo. Pertanto, il patto di remotizzazione privo di criteri idonei a rendere determinati i suoi effetti risulta indubbiamente nullo e la pronuncia appare condivisibile.

Se necessiti di una consulenza professionale in materia, puoi contattare il nostro studio.

Clicca QUI per leggere o scaricare l’ordinanza del tribunale di Milano.

 

 

Non renderemo noti mai i nomi dei Clienti e neppure quelli delle controparti.

Le informazioni professionali rese dagli avvocati Marco Quagliaro e Valentina Migliorati su questo sito web o sui social network sottostanno al rigoroso rispetto del principio di correttezza e seguono i criteri di trasparenza e veridicità.

Dunque, non leggerete mai i nomi dei nostri Clienti, né delle controparti. Questa prassi, peraltro sempre più utilizzata nei siti internet e nel web, costituisce violazione deontologica: “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché queste vi consentano” (art. 35, comma ottavo, del Codice deontologico forense). Vogliamo rispettare il segreto professionale, allo stesso modo in cui a nessuno farebbe piacere che il proprio medico pubblicizzasse il suo nome come paziente. Vogliamo altresì evitare ogni forma di pubblicità decettiva (ingannevole): i nomi dei Clienti o delle controparti, per quanto importanti o rinomati, non sono affatto garanzia di competenza professionale perché la difficoltà del caso non è collegata al nome della parte assistita o della controparte.

Articoli recenti

11
UNA TABELLA UNICA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DAL 10% AL 100%
9 Giugno 2026
11
Infortunio in itinere e conseguenze risarcitorie
5 Giugno 2024
11
Patto di non concorrenza: quando è nullo
21 Maggio 2024