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Infortunio in itinere e conseguenze risarcitorie

Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione si è concentrata sulla differenza tra infortunio in itinere e rischio elettivo, sul fondamento della surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale e sulla solidarietà nell’obbligazione risarcitoria dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Il fatto

Alcuni lavoratori si stavano recando sul luogo di lavoro a bordo di due pullman di linea. A un certo punto, i mezzi accostarono per verificare se fosse necessario prestare soccorso agli occupanti di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale. Mentre camminavano sul ciglio della strada, i lavoratori furono investiti da un’autovettura. Alcuni di loro riportarono gravi lesioni, altri persero la vita.
Dopo avere erogato le prestazioni assicurative in favore dei lavoratori infortunati e dei familiari superstiti, l’I.N.A.I.L. convenne in giudizio il conducente del veicolo che aveva investito i lavoratori nonché gli autisti dei pullman, l’azienda proprietaria dei pullman e la compagnia assicuratrice. L’I.N.A.I.L. domandò di essere surrogato ai danneggiati.
Il tribunale rigettò la domanda dell’I.N.A.I.L. sul presupposto dell’interruzione del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento occorso, ritenendo abnorme il comportamento dei lavoratori.
L’I.N.A.I.L. appellò la sentenza e la corte d’appello, andando di contrario avviso, accolse l’azione di surrogazione.
Decidendo sull’impugnazione proposta dalla società proprietaria dei pullman, con l’ordinanza n. 6716 del 13 marzo 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di infortunio in itinere, di surroga dell’assicuratore e di solidarietà tra obbligati.

La differenza tra infortunio in itinere e rischio elettivo

L’infortunio in itinere è ora tutelato dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000. La disposizione ha esteso la tutela assicurativa prevista per gli infortuni sul lavoro anche ai cosiddetti infortuni “sul percorso”, inteso come normale tragitto che il lavoratore compie spostandosi:
– dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
– da un primo a un secondo luogo di lavoro;
– dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti e viceversa.
La tutela assicurativa non è estesa al rischio elettivo. Quest’ultimo è una condotta tenuta volontariamente dal lavoratore sulla base di motivazioni del tutto personali e completamente estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale comportamento esclude la cosiddetta “occasione di lavoro”, pertanto interrompe il nesso eziologico tra la prestazione e l’attività assicurata (tra le tante, Cass. n. 22180/2021).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha qualificato il grave incidente in cui rimasero coinvolti i lavoratori come un vero e proprio infortunio sul lavoro. Infatti, pur non configurandosi come attività lavorativa strettamente intesa, la prestazione di soccorso ai terzi non esclude in sé l’occasione di lavoro e, ad ogni modo, si configura come “estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale”.

La surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale

La surrogazione è una forma di successione nel credito, dunque è una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo. In materia assicurativa, in caso di sinistro l’art. 1916 c.c. riconosce all’assicuratore che ha pagato l’indennità il diritto di surrogarsi nel credito risarcitorio dell’assicurato verso i terzi responsabili, nel limite dell’ammontare della prestazione assicurativa erogata. Così l’assicurato è estromesso dal rapporto obbligatorio e la sua legittimazione attiva si trasferisce in capo all’assicuratore.
Qualora il danneggiato sia tutelato da un’assicurazione sociale, l’art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 riconosce all’ente gestore dell’assicurazione il diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni assicurative. Prima di risarcire il danneggiato, l’impresa assicuratrice è tenuta a chiedergli se abbia diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione sociale e, in caso affermativo, a darne comunicazione a quest’ultima. Ricevuta la comunicazione, l’assicurazione sociale ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi al danneggiato entro 45 giorni decorsi i quali l’impresa assicuratrice potrà risarcire integralmente la vittima con effetto liberatorio.
Il pagamento eseguito in favore della vittima senza il preventivo rispetto delle formalità sopra descritte non è idoneo a liberare l’impresa assicuratrice verso l’assicurazione sociale. Trattandosi di una condotta colpevole del solvens, l’assicuratore non può beneficiare dell’istituto del pagamento al creditore apparente (che, ai sensi dell’art. 1189 c.c., esige la prova di un pagamento eseguito in buona fede a favore di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche).

La solidarietà nell’obbligazione risarcitoria da sinistro stradale. Regresso e rivalsa

Se più persone sono responsabili di un fatto illecito, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 c.c.).

In caso di sinistro stradale sono solidalmente responsabili il conducente, cioè l’autore della condotta colposa e il proprietario del veicolo (art. 2054). La responsabilità si estende anche al datore di lavoro del conducente (ai sensi dell’art. 2049 c.c.). Tuttavia, il datore di lavoro e il proprietario del veicolo non possono esperire azione di regresso l’uno nei confronti dell’altro, perché l’onere risarcitorio dipende esclusivamente dalla condotta colposa del conducente. Ovviamente datore di lavoro e proprietario del veicolo possono esperire azione dì rivalsa contro il conducente (l’autore del fatto dannoso), per l’intera somma pagata al terzo danneggiato e per le spese legali.

 

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Clicca QUI per leggere o scaricare le tre massime dell’ordinanza n. 6716 del 13/03/2024.

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