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Crediti di lavoro. La Cassazione: il termine di prescrizione del diritto decorre quasi sempre dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Dopo la Legge Fornero, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sono di regola connotati da stabilità reale. Pertanto il termine di prescrizione dei diritti non estinti al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012 (Fornero), decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Con la sentenza n. 30957 del 20 ottobre 2022 la Cassazione ha ribadito la lunga analisi del diritto vivente fatta con la pronuncia n. 26246 del 6 settembre 2022.

Le sentenze della Corte di Cassazione si fondano sul principio della certezza del diritto che assicura l’affidabilità nei rapporti giuridici. Tale principio esplica i suoi effetti su tre piani: sull’effettività dei diritti e della loro tutela; sulle relazioni familiari e sociali; sulle transazioni economiche e finanziarie. Di conseguenza, spiega la Corte, devono sussistere confini predeterminati, quindi certi, del diritto fatto valere, della sua tutela e delle regole che presiedono alla sua estinzione.

Il punto centrale è la distinzione tra un rapporto di lavoro subordinato connotato dal carattere della stabilità e uno che ne sia privo. Per stabilità deve intendersi quel carattere che consente al rapporto di lavoro di essere regolato da una disciplina che “sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate” e che sul piano processuale consenta al giudice sia di sindacare la legittimità di tali circostanze sia di rimuoverne gli effetti.
La Legge Fornero e il Jobs Act hanno modificato profondamente la tutela accordata ai licenziamenti illegittimi. Si è passati da un regime in cui la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato era la regola a un sistema in cui la ricostituzione del rapporto di lavoro da parte del giudice è divenuta residuale. La reintegrazione è ora possibile soltanto dopo la riconduzione del concreto atto risolutivo sotto le specifiche ipotesi in cui la legge ammette ancora la reintegrazione. Ciò ha causato indiscutibili effetti sul piano della certezza del diritto.

Al termine di un articolato iter motivazionale, ricco di ipotesi (ad esempio, nel pubblico impiego il termine di prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro, perché è assicurata la stabilità reale), in entrambe le pronunce citate la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

In conclusione, secondo la Cassazione il giorno in cui il diritto può essere fatto valere dev’essere identificato nella data in cui il lavoratore è nella condizione di insorgere senza remore contro il datore di lavoro. Questa ipotesi si verifica solo nei rapporti di lavoro nei quali sia noto a entrambe le parti contrattuali, in modo certo e predeterminato, che il giudice ha il potere di rimuoverne gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo.

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