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Guide e approfondimenti su leggi e sentenze
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In un precedente articolo ho commentato una pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo e del vincolo temporale. Ora illustro brevemente una recente ordinanza (del 2 aprile...
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Table of Contents Toggle La problematicaLa soluzione della CassazioneLe tabelle elaborate dai tribunali degradate a strumenti sussidiari La problematica Il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 reca la Tabella unica nazionale (T.U.N.) del valore...
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Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione si è concentrata sulla differenza tra infortunio in itinere e rischio elettivo, sul fondamento della surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale e sulla solidarietà nell’obbligazione risarcitoria...
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Il patto di non concorrenza vincola il lavoratore a non svolgere un’attività concorrenziale per un determinato tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Con l’ordinanza n. 10679 del 19 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito...
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In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, il responsabile civile e l’assicuratore sono solidalmente obbligati verso il danneggiato in forza di due diverse cause: rispettivamente l’obbligazione nascente dall’illecito e l’obbligazione derivante dal rapporto assicurativo. Sulla base...
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Non renderemo noti mai i nomi dei Clienti e neppure quelli delle controparti.

Le informazioni professionali rese dagli avvocati Marco Quagliaro e Valentina Migliorati su questo sito web o sui social network sottostanno al rigoroso rispetto del principio di correttezza e seguono i criteri di trasparenza e veridicità.

Dunque, non leggerete mai i nomi dei nostri Clienti, né delle controparti. Questa prassi, peraltro sempre più utilizzata nei siti internet e nel web, costituisce violazione deontologica: “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché queste vi consentano” (art. 35, comma ottavo, del Codice deontologico forense). Vogliamo rispettare il segreto professionale, allo stesso modo in cui a nessuno farebbe piacere che il proprio medico pubblicizzasse il suo nome come paziente. Vogliamo altresì evitare ogni forma di pubblicità decettiva (ingannevole): i nomi dei Clienti o delle controparti, per quanto importanti o rinomati, non sono affatto garanzia di competenza professionale perché la difficoltà del caso non è collegata al nome della parte assistita o della controparte.

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