La problematica
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 reca la Tabella unica nazionale (T.U.N.) del valore pecuniario da attribuire a ogni punto di invalidità tra dieci e cento punti, L’art. 1 del Regolamento stabilisce che la tabella dev’essere utilizzata per il risarcimento del danno non patrimoniale causato da lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché in materia sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. L’art. 5 circoscrive l’applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente all’entrata in vigore (5 marzo 2025).
Nonostante queste previsioni, ci si è interrogati sulla possibilità di utilizzare la T.U.N. come parametro generale. In altri termini, ci si è chiesti se, in caso di macropermanenti, la T.U.N. potesse essere utilizzata indipendentemente dalla materia in cui il fatto generatore del danno si era prodotto e dal tempo del suo verificarsi.
La soluzione della Cassazione
Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che la T.U.N. dev’essere applicata in modo generalizzato. Ad essa va riconosciuto il rango di un parametro di riferimento privilegiato, idoneo a liquidare i danni causati dai sinistri verificatisi anche prima del 5 marzo 2025 (entrata in vigore del Regolamento 12/2025). La Corte Suprema è giunta a questa conclusione avendo chiarito che la T.U.N. non va applicata in via diretta o attraverso l’analogia, bensì mediata, essendo la tabella espressione di una valutazione equitativa ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c.
La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) è dunque parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e trova applicazione generalizzata in via indiretta. Questo significa che la T.U.N. dev’essere assunta a parametro nell’esercizio del potere del giudice anche per le liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta. Di conseguenza la tabella va utilizzata anche per liquidare i danni causati da sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 e anche qualora essi non derivino dalla circolazione di veicoli e natanti o da responsabilità sanitaria.
Le tabelle elaborate dai tribunali degradate a strumenti sussidiari
La Cassazione precisa che nella liquidazione del danno alla salute, quando vi siano macropermanenti, il giudice potrà discostarsi dalla T.U.N., applicando una tabella “pretoria”, ma solo con una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari.
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