Dopo infinite discussioni e molteplici sentenze di merito, finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5657 , hanno stabilito alcuni punti fermi a proposito delle clausole di indicizzazione e di rischio cambio.
Innanzitutto, la sentenza ha definitivamente stabilito che tali clausole, in particolare la seconda, non possono essere qualificate immeritevoli solo perché poco convenienti per una delle parti:
“Affinché dunque un patto atipico possa dirsi immeritevole, ai sensi dell’art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti tra privati”.
I rimedi alla pattuizione di prestazioni squilibrate sono altri. A seconda dei casi, la parte può avvalersi della rescissione per lesione (se il vizio è genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosità (se lo squilibrio è sopravvenuto), senza necessità di ricorrere alla “immeritevolezza”. Il giudizio di meritevolezza non dev’essere (ex ante) limitato all’esame del contenuto di un patto, ma deve essere compiuto in concreto ed ex post, apprezzando gli effetti della convenzione, per verificare se essi siano sorretti da una giusta causa. Qui la Corte abbraccia senza esitazioni la teoria della causa in concreto e, facendo degli esempi, ritiene giustificata la clausola: infatti l’andamento (futuro) del cambio avrebbe potuto essere vantaggioso per l’una o per l’altra delle parti.
Sollecitate da un’articolata ordinanza interlocutoria (Cass., 8603/2022, da noi criticamente commentata), le Sezioni Unite negano in modo fermo che costituiscano strumenti derivati le clausole che indicizzano il canone collegandolo alla variazione di indici (nella fattispecie il Libor) e del cambio con altre valute (in questo caso Euro/CHF).
Pronunciando nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno strumento finanziario derivato implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98”.
La mancanza di un reciproco scambio di flussi di denaro, l’assenza della finalità di speculare sulle fluttuazioni valutarie, l’insussistenza di una finalità di copertura, cioè di coprire un rischio di credito sono gli elementi valorizzati per giungere alla decisione appena riferita.
Le Sezioni Unite hanno anche chiarito, in particolare, che non hanno fondamento le tesi che ravvisano nella clausola di rischio cambio un c.d. derivato implicito o una scommessa finanziaria.
In conclusione,
“la clausola di cui si discorre (quella che parametra il finanziamento al cambio, n.d.r.) dunque non è che una normale clausola-valore, attraverso la quale le parti individuano il criterio al quale commisurare la prestazione del debitore”.
Pertanto,
“a) l’indicizzazione del canone al tasso LIBOR costituisce una normale clausola onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile; essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato;
b) l’indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio costituisce una clausola-valore, secondo quanto appena esposto; così inquadrata, anch’essa è pacificamente lecita e non costituisce un derivato”.
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