Con l’ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022 la Corte di Cassazione ha delimitato l’ambito di applicazione del principio di non contestazione, stabilendo che esso riguarda solo i fatti c.d. primari e non si applica alle mere difese.
Nella causa giunta all’ultimo grado di giudizio un installatore era stato convenuto e aveva proposto domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore. Costituendosi, questo aveva negato l’operatività della polizza. Sia il tribunale che la corte d’appello avevano condannato l’istallatore a risarcire i danni e la domanda di garanzia era stata rigettata applicando – erroneamente, come si vedrà – il principio di non contestazione.
L’installatore ricorreva allora per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
Dichiarando manifestamente fondato il ricorso, la Corte Suprema ha chiarito che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) comporta per il giudice l’obbligo di assumere in decisione i fatti allegati in giudizio e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
Così come stabilito in precedenti decisioni (non citate, ma si veda, tra le tante, Cass., sez. lav., 13 settembre 2016, n. 17966, relativa agli artt. 414 e 416 c.p.c.), il principio di non contestazione riguarda solo i fatti c.d. primari e non si applica alle mere difese. La pronuncia qui commentata, quindi, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, enuncia il principio di diritto secondo il quale
“il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa”.
La Corte non si è soffermata sulla censura che lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c., perché questo vizio sussiste solo quando il giudice pone l’onere della prova a carico della parte che non ne sia onerata, vizio che evidentemente non ricorreva.
In conclusione, la Cassazione chiarisce che il processo non è una contesa nella quale vince chi contesta per ultimo. In altri termini, la parte che subisce la contestazione della propria contestazione non è nuovamente onerata di opporsi a quella avversaria.
Pertanto, quando la deduzione e la contestazione cadono sul medesimo fatto costitutivo della pretesa e ne forniscono diverse e incompatibili prospettazioni, spetta al giudice accertare il fatto, decidendo se sia fondata la domanda o l’eccezione.
Per ulteriori approfondimenti, confronti o consulenze, contattaci o scrivici.



