Con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, pronunciando nell’interesse della legge, la Cassazione corregge la propria precedente decisione (Cass., ordinanza n. 34889 del 13/12/2023) e ridimensiona gli effetti della manipolazione dell’Euribor attuata da un cartello di otto Banche tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
In quel periodo l’Euribor era stato fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza (accertato dalla Commissione Antitrust Europea con la decisione del 4/12/2013, la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE).
Con la nuova pronuncia la Corte giustamente stabilisce che è necessario che almeno una delle parti fosse per lo meno consapevole dell’alterazione del parametro e dei suoi effetti e abbia inteso avvalersene nella determinazione del contenuto dello specifico contratto stipulato.
“In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria applicazione di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. a valle)”.
La sentenza aggiunge che è necessario che l’alterazione abbia inciso in modo “significativo” sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto.
La Corte conclude stabilendo che la clausola contrattuale di indicizzazione all’Euribor potrebbe essere nulla (nullità parziale limitatamente al periodo dell’alterazione illecita del dato) solo se il valore non alterato del dato non fosse ricostruibile (oggetto non determinabile).
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