Il patto di non concorrenza vincola il lavoratore a non svolgere un’attività concorrenziale per un determinato tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Con l’ordinanza n. 10679 del 19 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui le clausole che fissano gli elementi essenziali del patto devono essere stabilite ex ante (alla stipula) e non possono essere successivamente modificate se non consensualmente.
L’art. 2125 c.c. specifica i requisiti del patto: la forma scritta, il corrispettivo, la necessità che il patto sia contenuto entro limiti di oggetto, di tempo e di luogo determinati o agevolmente determinabili.
La Cassazione ricorda che “Nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo… Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto a monte la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza … determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola”.
Naturalmente questo vizio, cioè la nullità, non può essere rimediato mediante il richiamo all’obbligo di fedeltà del lavoratore, perché questo vincolo grava solo per tutta la durata del rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.).
Su tali basi la Corte Suprema ha dichiarato nullo il patto di non concorrenza stipulato con una banca, per indeterminatezza del corrispettivo e del vincolo temporale.
Il patto prevedeva la cessazione del pagamento del corrispettivo, qualora fossero attribuite mansioni diverse al dipendente. Così facendo, però, il datore di lavoro si era riservato insindacabilmente il potere di modificare in via unilaterale sia la durata del vincolo, sia la caducazione dell’attribuzione patrimoniale pattuita.
In secondo luogo, l’accordo era caratterizzato da un’incertezza sull’ambito territoriale, perché – anche qui – esso era modificabile unilateralmente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, l’assenza dei requisiti di determinatezza del corrispettivo e del vincolo di luogo, originaria o sopravvenuta che sia, è causa di nullità del patto. La spiegazione è agevole: infatti, in un contesto caratterizzato da un insindacabile arbitrio del datore di lavoro, il lavoratore non è in grado di valutare a priori se il sacrificio richiesto sia proporzionato al corrispettivo.
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