In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, il responsabile civile e l’assicuratore sono solidalmente obbligati verso il danneggiato in forza di due diverse cause: rispettivamente l’obbligazione nascente dall’illecito e l’obbligazione derivante dal rapporto assicurativo.
Sulla base di questa premessa, con sentenza n. 12928 del 10 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha interpretato il secondo comma dell’art. 1310 c.c., rubricato “Prescrizione”:
“La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione”.
La Corte Suprema ha ritenuto che la disciplina sia inapplicabile alle ipotesi di obbligazione solidale fondata su diverse causae obligandi. In questo caso, pertanto, la sospensione della prescrizione è efficace anche nei confronti degli altri coobbligati.
La ragione di tale approdo è rinvenibile nella previsione del diritto di regresso del debitore escusso: infatti, nell’ipotesi di obbligazione solidale fondata su cause differenti, il coobbligato è coinvolto in un vincolo obbligatorio che lo rende responsabile per il debito altrui, sicché la sua posizione giuridica è incompatibile con l’esercizio del diritto di regresso.
Di conseguenza, stabilisce la sentenza:
“La logica della norma dell’art. 1310 cod. civ., là dove essa, dopo avere dettato la regola sulla sospensione, prevede il regresso del condebitore che ha pagato, risulta compatibile solo con le obbligazioni solidali caratterizzate da una eadem causa obligandi, cioè quelle in cui si configura la possibilità del regresso”.
In conclusione, la sospensione della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori non produce alcun effetto nei confronti degli altri solo se questi ultimi sono coobbligati in forza della medesima causa.
Al contrario, quando la solidarietà è frutto di cause diverse e connesse tra loro, la sospensione della prescrizione a beneficio di un condebitore produce effetto anche nei confronti degli obbligati in solido.
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