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Lavoro agile: siglato il Protocollo nazionale. Sì alla disconnessione, ma per gli studenti rimane un’utopia

Al centro del documento che regola il lavoro agile c’è il diritto alla disconnessione, vale a dire il diritto dei lavoratori di spegnere smartphone, pc e tablet, senza dover quindi stare costantemente all’erta, in attesa di notifiche di email o di messaggi o con l’orecchio alla suoneria del telefono.

Questo è quanto previsto, fra le molteplici altre linee guida snocciolate in sedici articoli in totale, nel “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

 

Il Protocollo sul lavoro agile

In attesa, quindi, che anche per gli alunni le lezioni da remoto vengano regolate da linee d’indirizzo precise, un primo passo è stato fatto disciplinando il lavoro agile: il 7 dicembre 2021 è stato firmato il “Protocollo nazionale in modalità agile” che disciplina il cosiddetto smart working, il lavoro da remoto, per lo più da casa, che si è grandemente diffuso in concomitanza della pandemia da coronavirus (durante la quale è duplicato), determinando un rilevante impatto sia nella sfera aziendale che in quella privata. Organizzazione della giornata lavorativa in fasce orarie, diritto alla disconnessione, luogo e strumenti di lavoro, salute e sicurezza, nonché protezione dei dati personali e riservatezza. Sono questi i principali aspetti che le parti sociali, su impulso del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono impegnate a regolare definendo i criteri di svolgimento del lavoro agile. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da una parte, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, USB e CONFINDUSTRIA dall’altra, hanno preso atto della necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro e di ridurre gli spostamenti casa-lavoro per una maggiore sostenibilità ambientale. Il Covid-19 ha dato notevole impulso al rinnovamento del rapporto di lavoro che con lo smart working si basa ancora di più su fiducia, autonomia e responsabilità condivise.

A vigilare sui risultati raggiunti in merito al lavoro agile, sullo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale e sull’andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo sarà l’Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile (al momento non è ancora stato istituito).

 

Diritti e doveri dello smart working

Il lavoro agile rappresenta un’opportunità, ma non un obbligo. È da questa premessa che il Protocollo parte definendo diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro. L’eventuale rifiuto del dipendente di prestare la propria attività secondo le caratteristiche del lavoro agile, il cui avvio deve essere definito per iscritto con un accordo individuale a termine o a tempo indeterminato (art. 2), non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare (art. 1 “Principi generali”). L’autonomia del lavoratore caratterizza la giornata lavorativa che si distingue per l’assenza di un preciso orario di lavoro (art. 3 “Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione”) e per il diritto alla fascia di disconnessione durante la quale non eroga la prestazione. Anche in regime di smart working, che deve essere svolto in un ambiente adeguato a garantire sicurezza e riservatezza (art. 4 “Luogo di lavoro”), sono previsti permessi e assenze (es., malattia e ferie). Di prassi, a fornire la strumentazione tecnologica e informatica è il datore di lavoro e il lavoratore risponde nel caso di comportamento negligente. Per assicurare i dati sensibili, a livello aziendale dev’essere prevista una procedura per la gestione del data breach (art. 12 “Protezione dei dati personali e riservatezza”), che si attiva a seguito di guasto, furto o smarrimento. Anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore (art. 5 “Salute e sicurezza sul lavoro”), che ha diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, oltre che la copertura assicurativa INAIL (art. 6 “Infortuni e malattie professionali”). Il passaggio dallo svolgimento della professione dai locali dell’azienda a quelli della propria abitazione non modifica né il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive (art. 8 “Diritti sindacali”) né, tantomeno, la parità di trattamento e le pari opportunità (art. 9 “Parità di trattamento e pari opportunità”). Allo stesso modo, lo smart working salvaguarda i lavoratori fragili o diversamente abili (art. 10). In più, tenendo conto del fatto che l’estensione del lavoro agile può determinare cambiamenti nelle dinamiche personali di ciascun dipendente, nel Protocollo le parti sociali si sono impegnate a dare impulso a un supporto più concreto in ambito di genitorialità e inclusione (art. 11 “Welfare e inclusività”).

 

Il diritto alla disconnessione anche nella didattica?

La didattica, se non disciplinata o autoregolamentata, rischia di conculcare il tempo libero degli studenti anche al di fuori dell’orario scolastico. Compiti assegnati a ogni ora, voti caricati nelle piattaforme web in qualsiasi giorno dell’anno senza badare alle giornate di riposo e alle festività, email con attività aggiuntive, messaggi non-stop e lezioni extra che si svolgono anche a campanella suonata. Lo spaccato che emerge, e che ha causato non pochi pregiudizi sia in termini organizzativi che di salute, ci pone davanti una generazione di adolescenti e preadolescenti incollati agli strumenti elettronici e alle piattaforme informatiche.

Tuttavia, anche gli alunni hanno diritto di disconnettersi nell’ottica di una crescita personale e sociale complessivamente intese.

Infatti, come sancito nell’articolo 2, comma ottavo, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R. 249/1998), “la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità (lett. a); iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica (lett. c); la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica (lett. e); servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica (lett. f) […]”.

Invece, tanti sono i giovani che, dovendo stare sempre on-line, smettono di fare sport o altre attività extrascolastiche o semplicemente non trovano il tempo per stare con i propri familiari e amici o che, non essendo seguiti (es., le famigerate ore asincrone che non permettono per definizione alcuna interazione docente – alunno), aggravano le proprie difficoltà di apprendimento.

Con questo link è possibile consultare il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile completo.

Per ulteriori approfondimenti in materia, o se ti serve una consulenza ad hoc, contattaci!

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