L’accesso a una prova selettiva per l’ammissione a un corso di laurea, espressione del diritto allo studio e di quello all’accesso ai pubblici uffici (garantiti dalla Costituzione agli articoli 33 e 34), non può essere condizionato dal malfunzionamento di VerificaC19, l’App per smartphone che consente di accertare il possesso della “certificazione verde”. In tal caso, comunque, deve essere esibito il Green Pass. Ad affermarlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, con un’ordinanza cautelare (d’urgenza) depositata il 26 novembre 2021 (la numero 551/2021), sul ricorso presentato da tre studenti esclusi dal test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Bologna.
Due candidati erano stati esclusi dalla partecipazione alla prova per l’anno accademico 2021/2022 con la motivazione “Green pass non valido”, senza specificare la ragione di invalidità della certificazione verde, rinvenibile ipoteticamente in un errore di lettura da parte dell’app VerificaC19. Secondo il T.A.R.:
la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.
Pertanto, il T.A.R. ha ordinato l’ammissione – con riserva – a sostenere la prova d’esame.
A differenza dei primi due ricorrenti, nei confronti del terzo, che non aveva esibito la certificazione verde perché non messa a disposizione dal Ministero della Salute, il T.A.R. si è espresso negativamente. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti sottolineato che la legge consente l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9 comma 2 e articolo 13 DPCM 17 giugno 2021). Se la decisione d’urgenza sarà confermata nella sentenza che definirà il giudizio, al candidato non resterà che far valere l’eventuale responsabilità da ritardo del Ministero della Salute, percorso assai arduo, però, perché il danno non potrà essere identificato nell’esclusione, ma nella perdita di chance di (partecipare al test e di) risultare tra gli studenti ammessi alla Facoltà.
Peraltro lo stesso T.A.R., in una precedente ordinanza (la numero 496/2021), aveva rimarcato l’indispensabilità dell’esibizione del green pass per accedere ai concorsi pubblici. In quel caso, il ricorso era stato presentato da uno studente che non era stato ammesso al test di Medicina perché sfornito della certificazione verde munita di codice a barre bidimensionale. Lo studente aveva esibito solo l’attestazione del test negativo da tampone, che però è priva di QR code. Tale documento non è sufficiente. L’art. 9 bis, lett. i, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, dal 6 agosto 2021 consente l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 stabilite dall’articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, che sono verificabili mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021).
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